Codice Etico della ItaliaEco Group S.r.l.

  1. Premessa

ItaliaEco Group S.r.l. (di seguito, la “Società”), ha ritenuto necessario adottare ed emanare un proprio codice di comportamento che espliciti i valori a cui tutti i propri soci, dipendenti e collaboratori a vario titolo devono adeguarsi.

Il Codice Etico (qui di seguito, indicato come “Codice”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività assunti dai collaboratori della Società, siano essi soci, dipendenti o collaboratori a vario titolo.

Il raggiungimento degli obiettivi della Società deve essere perseguito, da parte di tutti coloro che operano nella Società con lealtà, serietà, onestà, competenza e trasparenza, nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

La Società impronta il proprio operato alla puntuale osservanza delle leggi, dei codici deontologici professionali, delle regole di mercato e dei principi ispiratori della concorrenza leale.

La Società ispira le proprie scelte e le norme di comportamento, espresse nel presente Codice, secondo i principi di seguito sinteticamente riportati:

  1. conformità alle leggi;
  2. trasparenza;
  3. correttezza gestionale;
  4. fiducia e collaborazione;
  5. centralità della persona.

Tutti coloro che operano nella Società, senza distinzioni ed eccezioni, sono, pertanto, impegnati ad osservare e far osservare questi principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

Tale impegno richiede che anche i soggetti con cui la Società ha rapporti a qualunque titolo, agiscano nei suoi confronti con regole e modalità ispirate agli stessi valori.

Accettando responsabilità, assetti, ruoli e regole della cui violazione, anche se da essa non consegue alcuna responsabilità verso terzi, essi assumono la personale responsabilità verso l’interno e verso l’esterno della Società.

La conoscenza e l’osservanza del Codice da parte di tutti coloro che prestano attività lavorativa nella Società sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della Società.

La vigilanza dell’attuazione del Codice e della sua applicazione è compito dell’Organismo di Vigilanza, che ne segnala le eventuali inadempienze o mancate applicazioni alla Assemblea dei Soci.

È compito dell’Organismo di Vigilanza aggiornare il Codice al fine di adeguarlo all’eventuale nuova normativa rilevante ed alla evoluzione della sensibilità civile.

Il presente Codice ha validità sia in Italia che all’estero, pur trovando ragionevole applicazione nelle diverse realtà culturali, politiche, sociali, economiche e commerciali dei vari Paesi in cui la Società dovesse operare.

  1. Conformità a leggi e regolamenti

La Società opera nell’assoluto rispetto delle leggi e delle normative vigenti nei Paesi in cui svolge la propria attività, in conformità ai principi fissati nel Codice ed alle procedure interne.

L’integrità morale è un dovere costante di tutti coloro che lavorano per la Società e caratterizza i comportamenti di tutta la propria organizzazione.

Tutti coloro che operano per la Società sono pertanto tenuti, nell’ambito delle rispettive competenze, a conoscere ed osservare le leggi ed i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui la stessa opera.

In tale contesto rientra anche l’attenzione ed il rispetto delle normative che regolano la concorrenza, sia sul mercato nazionale che a livello internazionale.

I rapporti con le Autorità di quanti operano per la Società devono essere improntati alla massima correttezza, trasparenza e collaborazione, nel pieno rispetto delle leggi e delle normative e delle loro funzioni istituzionali.

Tutte le attività lavorative devono essere svolte con impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di tutelare l’immagine della Società.

I comportamenti ed i rapporti di tutti coloro che a vario titolo operano nell’interesse della Società devono essere ispirati a trasparenza, correttezza e reciproco rispetto.

Nelle decisioni che influiscono sulle relazioni con i propri interlocutori esterni ed interni, la Società evita ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alle preferenze sessuali, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche, alle credenze religiose.

In tale contesto i soci devono per primi rappresentare con il loro operato un esempio per tutti i collaboratori della Società, attenendosi, nello svolgimento delle proprie funzioni, ai principi ispiratori del Codice ed alle procedure.

La Società promuove la conoscenza e l’osservanza del Codice, dei protocolli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i soci, i dipendenti, i collaboratori a vario titolo, i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i clienti ed i fornitori, richiedendone il rispetto e prevedendo, in caso di inosservanza, adeguate sanzioni disciplinari o contrattuali.

I soggetti sopraindicati sono pertanto tenuti a conoscere il contenuto del Codice – chiedendo e ricevendo dall’Organismo di Vigilanza gli opportuni chiarimenti in merito alle interpretazioni dello stesso – osservarlo e contribuire alla sua attuazione, segnalando eventuali carenze e violazioni (o anche solo tentativi di violazione) di cui siano venuti a conoscenza.

Non sono etici quei comportamenti assunti da chiunque – singolo od organizzazione – per conto della Società, che costituiscono violazione delle regole della civile convivenza e dei corretti rapporti sociali e commerciali, così come previsti e disciplinati da leggi e regolamenti.

L’assunzione di comportamenti non etici compromette i rapporti tra la Società e i propri dipendenti e collaboratori, nonché tra la Società e i propri clienti, interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari, sia pubblici che privati.

La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale. La buona reputazione costituisce all’esterno elemento di attrazione per gli azionisti e per le migliori risorse umane che hanno interesse ad operare con la Società ed è altresì elemento che favorisce i rapporti con i clienti, gli interlocutori commerciali, imprenditoriali e finanziari ed i committenti pubblici e privati. All’interno, essa consente di prendere e attuare decisioni attenuando possibili elementi di conflittualità, oltre che di organizzare il lavoro in un clima di reciproco rispetto, senza dover necessariamente ricorrere ad interventi autoritativi.

  1. Occupazione

Le risorse umane sono un elemento indispensabile per l’esistenza della Società ed un fattore critico per competere con successo sul mercato.

L’onestà, la lealtà, la capacità, la professionalità, la serietà, la preparazione tecnica e la dedizione del personale e dei professionisti rientrano pertanto tra le condizioni determinanti per conseguire gli obiettivi e rappresentano le caratteristiche richieste dalla Società ai propri soci, dipendenti e collaboratori a vario titolo.

La politica della Società è volta a selezionare ciascun dipendente, consulente, collaboratore a vario titolo secondo i valori e le caratteristiche sopra enunciate.

Nell’ambito della selezione – condotta nel rispetto delle pari opportunità e senza discriminazione alcuna sulla sfera privata e sulle opinioni dei candidati – la Società opera affinché le risorse acquisite corrispondano ai profili effettivamente necessari alle esigenze, evitando favoritismi e agevolazioni di ogni sorta.

È richiesto a tutti di coltivare e sollecitare l’acquisizione di nuove competenze, capacità e conoscenze.

La Società si impegna a creare un ambiente di lavoro che garantisca, a tutti coloro che a qualunque titolo interagiscono con la Società, condizioni rispettose della dignità personale e nel quale le caratteristiche dei singoli non possano dare luogo a discriminazioni o condizionamenti.

La Società condanna altresì qualsiasi forma di reclutamento, impiego, utilizzo o assunzione di manodopera, anche mediante attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

  • la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  • la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  • la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  • la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

La Società ha come valore imprescindibile la tutela della incolumità della persona, della libertà e della personalità individuale.

La Società pertanto ripudia qualunque attività che possa comportare una lesione dell’incolumità individuale e si impegna a tutelare l’integrità morale dei dipendenti e ad assicurare il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.

Per questo motivo salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento vessatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Non sono ammesse molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti che possano turbare la persona.

Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento anche verbale, a connotazione sessuale che arrechi offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce ovvero sia suscettibile di creare un ambiente di lavoro intimidatorio, ostile od umiliante nei suoi confronti. In particolare, rientrano nella tipologia della molestia sessuale comportamenti quali:

  • richieste esplicite o implicite di prestazioni sessuali o attenzioni a sfondo sessuale non gradite e ritenute offensive per chi ne è oggetto;
  • minacce, discriminazioni e ricatti, subiti per aver respinto comportamenti a sfondo sessuale, che incidono direttamente o indirettamente sulla costituzione, sullo svolgimento od estinzione del rapporto di lavoro;
  • contatti fisici fastidiosi e indesiderati;
  • apprezzamenti verbali offensivi sul corpo e sulla sessualità;
  • gesti o ammiccamenti sconvenienti e provocatori a sfondo sessuale;
  • esposizione nei luoghi di lavoro di materiale pornografico;
  • scritti ed espressioni verbali sulla presunta inferiorità della persona, in quanto appartenente a un determinato sesso, o denigratori in ragione della diversità di espressione della sessualità.

Per comportamenti che possano turbare la persona si intende ogni violenza morale e persecuzione psicologica che produca, anche in via indiretta, un effetto pregiudizievole alla dignità e alla salute psico-fisica della/del dipendente nell’ambito dell’attività lavorativa.

In particolare, rientrano nella tipologia della molestia morale e della persecuzione psicologica:

  1. umiliazioni e maltrattamenti verbali reiterati e persistenti;
  2. la sistematica delegittimazione di immagine e discredito negli ambienti di lavoro, anche di fronte a terzi;
  • gli atti e comportamenti mirati a discriminare e danneggiare la/il dipendente nella carriera, status, assegnazione o rimozione da incarichi o mansioni;
  1. l’immotivata esclusione o marginalizzazione dalla ordinaria comunicazione aziendale;
  2. la sottostima sistematica dei risultati non giustificata da insufficiente rendimento o mancato assolvimento dei compiti assegnati.

Fatta salva la tutela in sede penale e civile, la/il dipendente che abbia subito o sia esposta/o nel luogo di lavoro alle molestie di cui sopra potrà rivolgersi direttamente all’Organismo di Vigilanza per l’assunzione dei provvedimenti del caso.

La Società attribuisce altresì primaria rilevanza alla tutela dei minori ed alla repressione dei comportamenti di sfruttamento di qualsiasi natura posti in essere nei confronti dei medesimi.

A tal fine è pertanto vietato e del tutto estraneo un utilizzo non corretto degli strumenti informatici e, in particolare, un utilizzo dei medesimi volto a porre in essere o anche solo ad agevolare possibili condotte afferenti al reato di pornografia minorile, eventualmente avente ad oggetto anche immagini virtuali.

Inoltre, al fine di garantire il pieno rispetto della persona, la Società è impegnata a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, fornitori, collaboratori e partners la normativa vigente in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile.

Ogni dipendente o collaboratore che, nello svolgimento della propria attività lavorativa, venga a conoscenza della commissione di atti o comportamenti che possano favorire la lesione della incolumità personale così come sopra individuata, nonché costituire sfruttamento o riduzione in stato di soggezione di una persona deve, salvi gli obblighi di legge, darne immediata notizia all’Organismo di Vigilanza.

Anche a questo proposito, nel rispetto della legislazione vigente, la Società si impegna alla tutela della privacy in merito alle informazioni attinenti alla sfera privata e le opinioni di ciascuno dei propri dipendenti e dei professionisti e, più in generale, di quanti interagiscono con l’azienda.

In particolare, il rispetto della dignità del lavoratore dovrà essere assicurato anche attraverso il rispetto della privacy nella corrispondenza e nelle relazioni interpersonali, attraverso il divieto di interferenze in conferenze o dialoghi e attraverso il divieto di intromissioni o forme di controllo che possano ledere la personalità.

La Società, infine, richiede che ciascun dipendente contribuisca personalmente a mantenere l’ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità degli altri. Sarà pertanto considerata consapevole assunzione del rischio di pregiudizio di tali caratteristiche ambientali, nel corso dell’attività lavorativa e nei luoghi di lavoro:

  • prestare servizio sotto gli effetti di abuso di sostanze alcoliche, di sostanze stupefacenti o di sostanze di analogo effetto;
  • consumare o cedere a qualsiasi titolo sostanze stupefacenti nel corso della prestazione lavorativa.

Gli stati di dipendenza cronica da sostanze di tale natura, quando di incidenza sull’ambiente di lavoro, saranno – per i riflessi contrattuali – equiparati ai casi precedenti.

  1. Conflitto di interessi

Tra la Società ed i propri collaboratori sussiste un rapporto di piena fiducia, nell’ambito del quale è dovere primario dei collaboratori utilizzare i beni della Società e le proprie capacità lavorative per la realizzazione dell’interesse della Società.

In tale prospettiva, i soci, i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo della Società devono evitare ogni situazione ed astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse personale a quelli della Società o che possa interferire ed intralciare la capacità di assumere, in modo imparziale ed obiettivo, decisioni nell’interesse della Società.

Il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi, oltre ad essere in contrasto con le norme di legge e con i principi fissati nel Codice, risulta pregiudizievole per l’immagine e l’integrità della Società.

Per cui soci, dipendenti e collaboratori devono quindi escludere ogni possibilità di sovrapporre o comunque incrociare, strumentalizzando la propria posizione funzionale, le attività economiche rispondenti ad una logica di interesse personale e/o familiare e le mansioni che ricoprono all’interno della Società.

Ogni soggetto è tenuto ad informare tempestivamente la Società – nella figura dell’Organismo di Vigilanza – nel caso in cui dovesse trovarsi in situazioni effettive o potenziali di conflitto di interessi.

  1. Procedure

I Soci, i dipendenti e tutti coloro che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti con la Società, ciascuno nell’ambito delle rispettive competenze e funzioni, sono tenuti alla rigorosa osservanza delle procedure

Il rispetto delle procedure consente tra l’altro di diffondere e stimolare a tutti i livelli la cultura del controllo, che contribuisce al miglioramento dell’efficienza gestionale.

Eventuali inosservanze delle procedure previste dalle procedure e dal Codice – da segnalare senza indugio all’Organismo di Vigilanza – compromettono il rapporto fiduciario esistente.

Veridicità, accuratezza, completezza e chiarezza delle informazioni elementari rappresentano le condizioni necessarie che permettono un’attività di trasparente registrazione contabile e costituiscono un valore fondamentale per la Società.

Affinché tale valore possa essere rispettato è in primo luogo necessario che la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, sia completa, chiara, veritiera, accurata, valida e venga mantenuta agli atti per ogni opportuna verifica.

La connessa registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque di violazioni dei principi fissati dal Codice e dalle procedure, è tenuto a riferirne tempestivamente all’Organismo di Vigilanza.

  1. Tutela del patrimonio

La Società si adopera affinché l’utilizzo delle risorse disponibili – effettuato in conformità alla normativa vigente ed ai contenuti dello statuto, ed in linea con i valori del Codice – sia volto a garantire, accrescere e rafforzare il patrimonio della Società.

  1. Rapporti con soggetti terzi

I rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali o con incaricati di pubblico servizio – che operino per conto della Pubblica Amministrazione, centrale e periferica, o di organi legislativi, delle istituzioni comunitarie, di organizzazioni pubbliche internazionali e di qualsiasi Stato estero – con la magistratura, con le autorità pubbliche di vigilanza e con altre autorità indipendenti, nonché con partners privati e/o partners privati concessionari di un pubblico servizio, devono essere intrapresi e gestiti nell’assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti, dei principi fissati nel Codice e nelle procedure, in modo da non compromettere l’integrità e la reputazione di entrambe le parti.

Non è consentito altresì, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o con membri delle Corti Internazionali o degli organi della Comunità europea o con funzionari della Comunità europea e di Stati esteri, far dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso i predetti soggetti, ovvero per remunerare gli stessili in relazione all’esercizio delle loro funzioni o dei loro poteri o in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Attenzione e cura devono essere poste nei rapporti con i soggetti sopra indicati, in particolare nelle operazioni relative a: gare d’appalto, contratti, autorizzazioni, licenze, concessioni, richieste e/o gestione e utilizzazione di finanziamenti comunque denominati di provenienza pubblica (nazionale o comunitaria), gestione di commesse, rapporti con autorità di vigilanza o altre autorità indipendenti, enti previdenziali, enti addetti alla riscossione dei tributi, organi di procedure fallimentari, procedimenti civili, penali o amministrativi, ecc..

Al fine di non compiere atti in contrasto con le norme di legge o comunque pregiudizievoli dell’immagine e dell’integrità della Società, le operazioni sopra richiamate e la correlata gestione delle risorse finanziarie devono essere intraprese nel dovuto rispetto delle leggi e dei principi del Codice e nella completa osservanza delle procedure.

La Società non favorisce o discrimina direttamente o indirettamente alcuna organizzazione di carattere politico o sindacale.

La Società si astiene dal fornire qualsiasi contributo, diretto o indiretto, sotto qualsiasi forma, a partiti, movimenti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, tranne quelli dovuti in base a specifiche disposizioni di legge.

La Società vieta a tutti coloro che operano nel proprio interesse, in proprio nome o per proprio conto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, doni, beni, servizi, prestazioni o favori non dovuti (anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio o soggetti privati, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità.

Eventuali richieste o offerte di denaro o di favori di qualunque tipo (ivi compresi ad es. omaggi o regali di non modico valore) formulate indebitamente a coloro, o da coloro, che operano per conto della Società nel contesto di rapporti con la Pubblica Amministrazione (italiana o di Paesi esteri) o con soggetti privati (italiani o esteri) devono essere portate immediatamente a conoscenza del Comitato di Gestione per l’assunzione dei provvedimenti conseguenti.

Il rapporto corretto e trasparente con clienti e fornitori rappresenta un aspetto rilevante.

La selezione dei fornitori e gli acquisti di beni, merci e servizi deve avvenire secondo i principi del presente Codice e delle procedure interne, utilizzando la forma scritta.

In ogni caso la selezione deve avvenire esclusivamente sulla base di parametri obiettivi quali la qualità, la convenienza, il prezzo, la capacità, l’efficienza.

Nella selezione del fornitore, la Società deve tenere conto della capacità di garantire l’attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, della disponibilità di mezzi e strutture organizzative e della capacità di far fronte agli obblighi di riservatezza.

Le relazioni con i Fornitori, appaltatori e subappaltatori sono sempre regolate da specifici contratti.

La stipula di un contratto con un fornitore deve basarsi sempre su rapporti di estrema chiarezza, evitando forme di dipendenza. Così, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • qualsiasi contratto il cui importo stimato risulti superiore al 50% del volume d’affari del fornitore deve essere comunicato alla Società;
  • di norma, sono evitati i progetti vincolanti di lungo periodo con contratti a breve termine che necessitano di continui rinnovi con revisione dei prezzi, oppure contratti di consulenza senza un adeguato trasferimento diknow-how;
  • non è ritenuto corretto indurre un fornitore a stipulare un contratto a lui sfavorevole lasciandogli intendere un successivo contratto più vantaggioso.

La Società provvede a monitorare la congruità delle prestazioni o dei beni forniti rispetto al corrispettivo pattuito.

Possono determinare conflitto di interesse le seguenti situazioni:

  • svolgere una funzione direzionale ed avere interessi economici con fornitori, clienti, o concorrenti anche attraverso familiari o parenti;
  • curare i rapporti con i fornitori e con i committenti e svolgere attività lavorativa, anche da parte di parenti e affini, presso gli stessi;
  • accettare denaro o favori da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con la Società.

I pagamenti devono essere effettuati assicurando la tracciabilità dell’attività (utilizzo moneta elettronica), ad esclusione dei casi di impossibilità accertata (importi insignificanti, ecc.).

Nei contratti con fornitori stipulati dalla Società devono essere inserite specifiche clausole etiche a tutela della Società che accertino che il fornitore prescelto:

  1. rispetti i principi del Codice della Società;
  2. non svolga attività in conflitto di interessi con la Società;
  3. non sia stato condannato per i reati di cui al D. Lgs.231/2001.

Sono in ogni caso esclusi dall’inserimento della clausola:

  • i contratti con form predefiniti da standard internazionali (convenzioni IFET, ISDA);
  • i contratti di abbonamento, allaccio utenze, assicurazione o similari per i quali vi sono standard definiti e commercialmente immodificabili.

Inoltre, è possibile stipulare un contratto senza l’inserimento delle clausole citate nei seguenti casi:

  • qualora il fornitore non consenta l’inserimento della clausola nel contratto e/o l’unità richiedente non ne ritenga opportuno l’inserimento;
  • qualora non sussista un rischio di commissione di reatiexLgs. 231/2001;

I casi citati, tuttavia dovranno essere autorizzati in modo formale.

Le donazioni ad enti e istituzioni benefiche sono consentite solo se hanno lo scopo di procurare vantaggi sociali e di testimoniare la responsabilità sociale e civile della Società nonché lo scopo di prestarsi a fini educativi.

Nessuna donazione sarà fatta dietro l’esplicita o l’implicita richiesta di acquistare i servizi della Società.

Ogni donazione sarà fatta in conformità alle leggi in vigore e alle politiche adottate dalla Società in materia.

  1. Rapporti con i Media e gestione delle informazioni

I rapporti con la stampa, i mezzi di comunicazione ed informazione e, più in generale, gli interlocutori esterni, devono essere tenuti solo da soggetti espressamente a ciò delegati, in conformità alle procedure adottate ed alle deleghe eventualmente conferite.

Qualsiasi richiesta di notizie da parte della stampa o dei mezzi di comunicazione e informazione ricevuta deve essere comunicata all’Organismo di Vigilanza.

La comunicazione verso l’esterno deve seguire i principi guida della verità, correttezza, trasparenza, prudenza e deve essere volta a favorire la conoscenza delle politiche, dei programmi e progetti della Società.

I rapporti con i mass media devono essere improntati al rispetto della legge, del Codice, dei relativi protocolli e dei principi già delineati con riferimento ai rapporti con le istituzioni pubbliche e con l’obiettivo di tutelare l’immagine della Società.

È rigorosamente vietata ogni forma di investimento, diretto o per interposta persona, che trovi la sua fonte in notizie riservate.

Particolare rilevanza ed attenzione deve essere, quindi, posta sulla comunicazione all’esterno di documenti, notizie ed informazioni inerenti a fatti che accadono nella sfera di attività della Società non di dominio pubblico e idonee, se rese pubbliche, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari e l’andamento del mercato azionario.

Per le specificità e la rilevanza delle aree di attività della Società, tutti coloro che operano a qualsiasi titolo per conto della Società sono tenuti a mantenere la massima riservatezza – e quindi a non divulgare o richiedere indebitamente notizie – sui documenti, sulknow how, sui progetti di ricerca, sulle operazioni aziendali e, in generale, su tutte le informazioni apprese in ragione della propria funzione lavorativa.

La violazione dei doveri di riservatezza da parte dei dipendenti o collaboratori inficia gravemente il rapporto fiduciario con l’azienda e può determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

  1. Rapporti con la collettività e l’ambiente

La Società è consapevole dei potenziali effetti della propria attività sullo sviluppo economico e sociale e pone attenzione all’importanza dell’accettazione sociale delle comunità in cui opera.

Per questo motivo, intende operare nel rispetto delle comunità locali e nazionali, e sostenere iniziative di valore culturale e sociale.

La Società contribuisce alla diffusione ed alla sensibilizzazione in tema di sviluppo sostenibile e gestisce in modo ambientalmente compatibile le proprie attività.

Inoltre, rispetta le aspettative dei propri clienti e della società relativamente alle questioni dell’ambiente.

  1. Rispetto della normativa in materia di lotta alla criminalità informatica

La strumentazione informatica deve essere utilizzata nel pieno rispetto delle leggi vigenti e delle specifiche procedure interne.

E’ pertanto vietato un utilizzo non corretto degli strumenti informatici dal quale possa derivare la commissione di condotte integranti l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di terzi, l’intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici privati o anche utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità e il danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia privati che di pubblica utilità.

Inoltre, è altresì assolutamente vietata la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, nonché l’installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

  1. Violazioni del Codice

Con riferimento alla notizia di avvenuta, tentata o richiesta violazione delle norme contenute nel Codice e nei protocolli annessi, sarà cura della Società garantire che nessuno, in ambito lavorativo, possa subire ritorsioni, illeciti condizionamenti, disagi e discriminazioni di qualunque tipo, per aver segnalato la violazione dei contenuti del Codice o delle procedure interne.

Peraltro, a seguito della segnalazione della Società farà tempestivamente seguire opportune verifiche e adotterà le adeguate misure sanzionatorie.

La violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure compromette il rapporto fiduciario.

Tali violazioni saranno dunque perseguite incisivamente, con tempestività ed immediatezza, attraverso provvedimenti adeguati e proporzionati, indipendentemente dall’eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall’instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

L’osservanza delle norme del Codice deve comunque considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 c.c.; la violazione delle norme del Codice, dunque, potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Parimenti, la violazione delle norme del Codice, potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie di ogni e qualsiasi rapporto di collaborazione acceso dalla Società con singoli professionisti e/o collaboratori in genere, con ogni conseguenza di legge, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti

La Società, a tutela della propria immagine e a salvaguardia delle proprie risorse, non intratterrà rapporti di alcun tipo con soggetti che non intendano operare nel rigoroso rispetto della normativa vigente, e/o che rifiutino di comportarsi secondo i valori ed i principi previsti dal Codice ed attenersi alle procedure della Società.

Modello di organizzazione e di gestione exDecreto Legislativo 231/2001

 AMMINISTRATORE UNICO:il soggetto che ricopre la carica di Amministratore Unico della società ItaliaEco Group S.r.l.

 AREE DI ATTIVITÁ A RISCHIO:le aree di attività di Italiaeco Group S.r.l. (di seguito anche definito “ITALIAECO”) ritenute più specificamente a rischio di reato ex D. Lgs 231/2001.

 CODICE ETICO:codice comportamentale che individua i principi generali e le regole di comportamento a cui devono conformarsi l’Amministratore Unico, i dirigenti, i dipendenti, i consulenti della Società e chiunque vi instauri rapporti di collaborazione. Esso disciplina le condotte rilevanti sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l’attività sociale e di indirizzarne lo svolgimento.

ITALIAECO GROUP S.r.l.:Italiaeco Group S.r.l. è una società avente ad oggetto, tra l’altro, l’efficientamento energetico, la ristrutturazione e l’acquisto di immobili.

DECRETO:il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.

DESTINATARI:congiuntamente l’Amministratore Unico, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori, i fornitori, i consulenti e, in generale, quanti cooperano con ITALIAECO o forniscono allo stesso beni o servizi (questi ultimi di seguito anche definiti come “Collaboratori esterni”, “Fornitori” e “Consulenti”).

 DVR:Documento di Valutazione dei rischi.

 MODELLO 231:indica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previstoexD. Lgs. 231/2001.

ORGANISMO DI VIGILANZAoOdV:l’organo previsto dall’art. 6 del Decreto dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231.

RESPONSABILI INTERNI:iProcess Owner, responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

SOCIETÀ:ItaliaEco Group S.r.l.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVOROoT.U.:il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

WHISTLEBLOWING:comunicazione di illeciti.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI

1. Modalità per un Corretto Utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali

 La progressiva diffusione di nuove tecnologie informatiche espone ItaliaEco Group S.r.l., (di seguito, la “Società”) a rischio di un diretto coinvolgimento, di natura sia patrimoniale che penale, creando al contempo concrete problematiche di immagine e sicurezza.

Ed è proprio a quest’ultimo fine che la Società ha inteso, mediante la predisposizione del presente Regolamento per l’utilizzo dei sistemi informatici aziendali (nel prosieguo, il “Regolamento”), dare idonee indicazioni ed istruzioni a tutto il personale interessato in particolare in merito a:

  1. le misure di sicurezza imposte per il trattamento di dati personali dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
  2. le misure introdotte dall’art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante disposizioni di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno“;
  • le nuove “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici” introdotte dalla Legge n. 90/2024 che ha,in parte qua, modificato l’art 24-bisdel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 il cui disposto estende la responsabilità amministrativa degli enti ai reati informatici nello stesso elencati, (oltre al già previsto reato di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblicoexart. 640-terc.p.)

Premesso che l’utilizzo delle risorse informatiche e telematiche aziendali deve sempre ispirarsi ai principi di diligenza e correttezza, atteggiamenti questi destinati a sorreggere ogni atto o comportamento posto in essere nell’ambito del rapporto di lavoro, si ritiene utile adottare ulteriori regole interne di comportamento comune, dirette ad evitare comportamenti inconsapevoli e/o scorretti dei dipendenti.

2.Utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali

I sistemi informatici (fissi, quali personal computer o mobili) ed i relativi programmi e/o applicazioni affidati al dipendente sono, come è noto, strumenti di lavoro. Pertanto:

  • tali strumenti devono essere custoditi in modo appropriato adottando le precauzioni necessarie ad evitare il furto del materiale diInformation and Communication Technology(ICT) messo disposizione dal datore di lavoro, il quale è responsabile delle metodologie per la tutela dei predetti sistemi e dei relativi programmi e/o applicazioni;
  • tali strumenti possono essere utilizzati solo per fini professionali (in relazione, ovviamente, alle mansioni assegnate) e non anche per scopi personali, né tantomeno per scopi illeciti;
  • deve essere prontamente segnalato alla Società il furto, danneggiamento o smarrimento di tali strumenti;
  • qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento degli stessi deve essere tempestivamente segnalata al proprio responsabile.

Ai fini sopra esposti sono, quindi, da evitare atti o comportamenti contrastanti con le predette indicazioni e con quelle di seguito rappresentate.

3.Utilizzo del Computer Aziendale

Onde evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni dell’elaboratore, è consentito installare programmi provenienti dall’esterno solo se espressamente autorizzati dall’Amministratore Unico. Inoltre:

  • non è consentito l’uso di programmi non distribuiti ufficialmente dalla Società (si veda in proposito, gli obblighi imposti dal d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518, sulla tutela giuridica delsoftwaree dalla18 agosto 2000, n. 248, contenente norme di tutela del diritto d’autore);
  • non è consentito utilizzare strumentisoftwaree/ohardwareatti ad intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
  • non è consentito modificare le configurazioni impostate sul proprio computer aziendale;
  • non è consentita l’installazione sul proprio computer aziendale di mezzi di comunicazione propri (come, ad esempio,internet keyomodem);
  • sui computer aziendali dotati di scheda audio e/o di lettore CD non è consentito l’ascolto di programmi,fileaudio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi.
  • non è consentita la visualizzazione e il salvataggio di testi, immagini o registrazioni a carattere razzista, erotico, pornografico, sessuale, osceno o di natura simile indipendentemente da quale ne sia la fonte (es. port USB, CD, DVD).

4. Utilizzo di Supporti Magnetici

Non è consentito scaricarefilecontenuti in supporti magnetici/ottici non aventi alcuna attinenza con la propria prestazione lavorativa.

Tutti ifiledi provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all’attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo e relativa autorizzazione all’utilizzo da parte dei rispettivi responsabili.

5. Utilizzo della Rete Aziendale

Le unità di rete sono aree di condivisione di informazioni strettamente professionali e non possono, in alcun modo, essere utilizzate per scopi diversi. Pertanto, qualunquefileche non sia legato all’attività lavorativa non può essere dislocato, nemmeno per brevi periodi, in queste unità.

La Società si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ognifileo applicazione che riterrà essere pericoloso per la sicurezza del sistema ovvero acquisito o installato in violazione del presente Regolamento.

6. Utilizzo della Rete Internet e della Posta Elettronica

Navigazione in Internet:

  • non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate, in particolar modo in quelli che siano idonei a rivelare le opinioni politiche, religiose o sindacali del dipendente;
  • non è consentita l’effettuazione di qualsiasi genere di transazione finanziaria, ivi ricomprese le operazioni diremote banking, acquistion-linee simili, salvo i casi direttamente autorizzati e con il rispetto delle normali procedure di acquisto;
  • non è consentito ildownloaddisoftwaregratuiti (freeware) eshareware,prelevati da siti Internet, se non espressamente autorizzato;
  • è vietata ogni forma di registrazione a siti i cui contenuti non siano legati all’attività lavorativa;
  • non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, l’utilizzo dichat line, di bacheche elettroniche e le registrazioni inguest bookanche utilizzando pseudonimi (onicknames);
  • non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica.

Posta elettronica:

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro, si ritiene utile segnalare che:

  • non è consentito utilizzare la posta elettronica (interna ed esterna) per motivi non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate;
  • non è consentito inviare o memorizzaree-mail(in entrata e in uscita) di natura oltraggiosa (contenenti testi, immagini o registrazioni a carattere erotico, pornografico, sessuale, osceno, ecc.) e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica;
  • lee-mailinviate all’interno della rete informatica della Società sono confidenziali e non possono essere inoltrate al di fuori della stessa ovvero essere inviate ad altri utenti al di fuori di tale rete, se non per motivi professionali;
  • la posta elettronica diretta all’esterno della rete informatica della Società può essere intercettata da estranei e, dunque, non deve essere usata per inviare documenti di lavoro “strettamente riservati”. Lo stesso vale per i documenti in arrivo, per i quali è preferibile richiedere l’invio tramite corriere, con ricevuta o voucher, potendo garantirne la ricezione tramite firma;
  • per ogni comunicazione – interna ed esterna – che abbia contenuti rilevanti o contenga impegni per la Società si deve fare riferimento alle procedure in essere per la corrispondenza ordinaria;
  • non è consentito l’utilizzo dell’indirizzo di posta elettronica aziendale per la partecipazione a dibattiti, forum omail-list, salvo diversa ed esplicita autorizzazione;
  • l’aggiunta di una garanzia “disclaimer” alla fine dei messaggie-mailinviati fuori dalla Società è obbligatoria; questa deve essere allegata automaticamente a tutte lee-mailin uscita;
  • non è consentito l’invio automatico die-maildall’indirizzo di posta elettronica privato (attivando per esempio un “inoltro” automatico dellee-mailentranti), anche durante i periodi di assenza (es. ferie, malattia, infortunio ecc.). In questa ultima ipotesi, è raccomandabile utilizzare il messaggio “Out of Office” facendo menzione di chi, all’interno della Società, assumerà le mansioni durante l’assenza;
  • è consentita la consultazione dei dati della Società da casa, utilizzando i servizi di accesso a distanza(remote access)eventualmente forniti dalla Società;
  • lee-mailin entrata vengono sistematicamente analizzate con la finalità di ricercare eventuali virus. Unae-mailcontenente un virus viene automaticamente eliminata; il mittente ed il destinatario ne sono avvisati attraverso un messaggio specifico;
  • non è attribuita ai destinatari alcuna responsabilità per lee-mailricevute quando le stesse non sono state sollecitate. Per contro, nell’ipotesi in cui lee-mail, contravvenendo al presente Regolamento, fossero inviate a più riprese da un mittente, l’utente destinatario deve prendere le misure appropriate affinché l’invio di talie-mailvenga interrotto;
  • sono vietati i tentativi di accesso allee-maildi utenti o terzi;
  • è vietato inviaree-maila nome di un altro utente, salvo sua espressa autorizzazione;
  • non è consentito l’invio die-maila gruppi numerosi di persone (> 100 persone) senza la preventiva autorizzazione scritta del proprio responsabile gerarchico;
  • per non mettere in pericolo la disponibilità della rete, l’invio e la ricezione die-mailcon una capienza non supportata sono automaticamente limitati. Tutti gli allegati allee-mailin entrata o in uscita che superino i [25 MB, così come tutti gli allegati auto-eseguibili, vale a dire con estensione “Executive” (.exe)], saranno eliminati. Nel caso in cui l’utente avesse necessità di inviare o di ricevere regolarmente e-mail più pesanti del limite previsto, dovrà contattare l’Information Technology (IT).

7. Sicurezza e Disponibilità dei Dati e dei Sistemi Informatici

Password e Log-in

La Società assegna ad ogni utente una password ed unuser-ID. La Società farà tutto il possibile per mettere a disposizione dei nuovi assunti una password ed unuser-IDnel minor tempo possibile.

Louser-IDpermette di identificare l’utente all’interno del sistema informatico in modo specifico.

La password è personale e non può essere comunicata ad altre persone.

Occorre cambiare immediatamente una password non appena si abbia alcun dubbio che sia diventata poco “sicura”;

Le password devono essere lunghe almeno 8 caratteri e devono contenere anche lettere maiuscole, caratteri speciali1 e numeri;

Le password non devono essere memorizzate su alcun tipo di supporto, quali, ad esempio, Post-It (sul monitor o sotto la tastiera) o agende (cartacee, posta elettronica, telefono cellulare);

Le password devono essere sostituite almeno nei tempi indicati dalla normativa, a prescindere dall’esistenza di un sistema automatico di richiesta di aggiornamento password.

Evitare di digitare la propria password in presenza di altri soggetti che possano vedere la tastiera, anche se collaboratori o dipendenti della Società.

È inoltre severamente vietato usare la password e louser-IDdi un altro utente.

Sicurezza dei dati e dei sistemi informatici

Qualunque utente che acceda al sistema informatico della Società, indipendentemente dalla modalità, è responsabile dell’uso che fa di tale sistema, in conformità con il presente Regolamento.

Le postazioni di lavoro informatiche non possono essere lasciate incustodite per lunghi periodi senza che siano protetti gli accessi alle applicazioni (Control-Alt-Canc/Lock Computer).

È severamente vietata la diffusione di informazioni confidenziali relative alla Società ad uno o più utenti, clienti o terzi, a meno che tale diffusione sia debitamente giustificata da motivazioni di carattere professionale.

Disponibilità dei dati durante i periodi di assenza

Per poter garantire la continuità del servizio, ove si consideri necessario ed entro i limiti possibili, l’utente deve, durante le sue assenze previste, assicurarsi di:

  • dare accesso al suo/suoi sostituto/i ai file necessari;
  • aver attivato la funzione “Out of Office” di Outlook (o altrobrowser/sistema), per avvisare della propria assenza e/o inoltrare lee-mailal suo/suoi sostituto/i.

8. Controlli

Poiché in caso di violazioni contrattuali e normative, sia la Società, sia il singolo lavoratore sono potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, la Società verificherà, nei limiti consentiti dalla legge e dai contratti in essere, il rispetto delle regole e l’integrità del proprio sistema informatico. In particolare, la Società si riserva la facoltà di effettuare i controlli che ritiene opportuni per le seguenti finalità:

  • tutelare la sicurezza e preservare l’integrità degli strumenti informatici e dei dati;
  • evitare la commissione di illeciti o per esigenze di carattere difensivo anche preventivo;
  • verificare la funzionalità del sistema e degli strumenti informatici.

Per tali controlli l’organizzazione si riserva di avvalersi di soggetti esterni.

Si precisa, in ogni caso, che l’organizzazione non adotta “apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori” (exart. 4, I comma della Legge n. 300/1970), tra cui sono certamente comprese le strumentazionihardwareesoftwaremirate al controllo dell’utente.

Ogni controllo verrà effettuato nel rispetto dei seguenti principi:

  • Proporzionalità: il controllo e l’estensione dello stesso dovrà rivestire, in ogni caso, un carattere adeguato, pertinente e non eccessivo rispetto alla/alle finalità perseguite;
  • Trasparenza: l’adozione del presente Regolamento ha l’obiettivo di informare gli utenti sui diritti ed i doveri di entrambe le parti.

L’individuazione del controllo sullee-mailè effettuata sotto la responsabilità dell’Amministratore Unico.

9. Disposizioni Varie

Il presente Regolamento ha ad oggetto i comportamenti degli utenti per il tempo successivo alla sua adozione dello stesso da parte dell’Amministratore Unico della Società.

A tal fine, successivamente alla sua adozione, il presente Regolamento sarà portato a conoscenza dei dipendenti e dei collaboratori della Società. Copia del Regolamento sarà affissa in luogo accessibile a tutti i dipendenti. Una versione informatica dello stesso sarà altresì messa a disposizione sul sito internet aziendale.

L’osservanza delle norme del presente Regolamento deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del codice civile.

La violazione delle norme del Regolamento potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro ovvero rappresentare un illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e con relativo obbligo di risarcimento dei danni.

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