Il cambiamento principale riguarda l’ideazione della CILAS (CILA Superbonus), che ha “eliminato” l’obbligo di dimostrare la doppia conformità dell’immobile. Seppure, lo ricordiamo, rimane indispensabile che gli edifici risultino in regola con le normative urbanistico-edilizie.

La CILAS (qui il modulo editabile) diventa quindi il documento più importante da presentare per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus che non prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio. Inoltre, questa è anche la certificazione alla quale far riferimento per riconoscere i casi di possibile decadenza del beneficio.

Superbonus 110%: le violazioni formali e gli abusi rilevanti

Con l’approvazione ufficiale del DL Semplificazioni BIS (DL n.77 del 31 maggio 2021), convertito con modifiche dalla Legge n. 108 del 29 luglio 2021, diventano effettive tutte le misure volte allo snellimento delle procedure di accesso al Superbonus 110%.

Per conoscere tutte le novità punto per punto, leggi: “DL Semplificazioni: sì dalla Camera, come cambia il Superbonus

Tra i tanti cambiamenti introdotti, uno dei principali riguarda appunto la modifica delle condizioni che comportano la decadenza del beneficio.

Si dispone innanzitutto che non c’è il rischio di perdere il Superbonus 110% in caso di “violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo”.

Nel caso in cui invece dai controlli dovessero risultare degli abusi rilevanti, il beneficio decadrà solo in riferimento agli interventi abusivi, mentre si potrà procedere con gli altri lavori se questi risultano conformi alle regole.

Ecco quando può decadere il Superbonus

Con il DL Semplificazioni BIS, si dispone che la perdita “totale” del Superbonus 110% potrà avvenire “esclusivamente” se:

  • La CILAS non viene presentata;
  • I dati riportati sulla CILAS non corrispondono a quelle che sono le vere caratteristiche dell’immobile;
  • Sulla CILAS non sono presenti gli estremi del titolo abilitativo riguardante l’immobile (o del provvedimento apposito per le costruzioni realizzate prima del 1967);
  • Sulla CILAS sono presenti le attestazioni appena citate, ma i dati non corrispondono al vero.

Fonte: edilizia.com

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