Siamo ormai ai nastri di partenza di quello che sarà il nuovo superbonus 110% post legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis). Dopo il voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati, nei prossimi giorni arriverà certamente anche quello del Senato prima di inviare la legge di conversione alla Gazzetta Ufficiale.
Il Decreto Semplificazioni-bis
Sono diverse le “semplificazioni” messe in campo dal Governo e dal Parlamento con il D.L. n. 77/2021 che mirano a:
- ridurre i tempi delle valutazioni ambientali;
- accorciare i tempi di attesa per le autorizzazioni per la banda ultra larga;
- sbloccare le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- accelerare gli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche;
- rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi.
Il nuovo Superbonus 110%
Semplificazioni che sono state recentemente descritte dal Dipartimento della Funzione pubblica che parlando di superbonus 110%, ha osservato come lo stesso sia stato imbrigliato tra un eccesso di adempimenti burocratici e una situazione di emergenza post Coronavirus, che hanno ridotto le possibilità di accesso soprattutto per i principali beneficiari della detrazione fiscale, i condomini.
Secondo i dati del Dipartimento, a fine aprile erano state presentate appena 12.745 domande di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e unità immobiliari autonome.
La CILA Superbonus
Tra le modifiche apportate dal Semplificazioni-bis, il Dipartimento della Funzione pubblica ne ha evidenziato uno molto importante. Adesso, tutti gli interventi che rientrano nel superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i prospetti, ma ad esclusione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, potranno essere realizzati con una comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), da me ribattezzata CILAS o CILA-Superbonus.
Una particolare comunicazione che il Dipartimento assicura sarà unica a livello nazionale senza necessità di recepimento da parte delle Regioni (come accaduto con la modulistica unica edilizia che ogni Regione ha recepito con copiose modifiche). Per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale. Il modulo, che sarà inviato per l’approvazione alla Conferenza Unificata della prossima settimana (e sarà quindi operativo al momento della approvazione della legge di conversione del decreto) è costruito in collaborazione con coloro che dovranno utilizzarlo e in particolare con la Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE (che fine hanno fatto le associazioni sindacali delle professioni tecniche?).
I contenuti della nuova CILA Superbonus
Ricordiamo che la nuova CILA Superbonus, che non potrà essere utilizzata per gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data di rilascio, etc) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1 settembre 1967.
In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni 3 mesi in media per ogni immobile oggetto di verifica).
Il Dipartimento della Funzione descrive questo nuovo procedimento parlando di un risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi). Dimenticando probabilmente che il superbonus avrebbe potuto avere come effetto principale, la sanatoria del patrimonio edilizio.
La decadenza del beneficio fiscale
Importante modifica riguarda i motivi di decadenza dei benefici previsti dall’art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che non valgono più per il superbonus. Con il nuovo art. 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, la decadenza del superbonus opererà esclusivamente nei seguenti casi:
- mancata presentazione della CILA;
- interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
- non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art. 119, comma 14 del Decreto Rilancio.
Edilizia libera e Agibilità
Altra importante modifica introdotta dalla Legge di conversione, riguarda la semplificazione per gli interventi in edilizia libera per i quali basterà una semplice descrizione all’interno della CILA Superbonus. Il Dipartimento afferma che “Non sarà necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico”.
Affermazione che riguarda il nuovo comma 13-quinquies introdotto nell’art. 119 del Decreto Rilancio:
“In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Non si comprende ancora se con questo comma e se con l’affermazione del dipartimento “dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico” si riferisca a tutti gli interventi di superbonus, dato che gli stessi migliorano (con una asseverazione tecnica) l’efficienza energetica e strutturale.
Fonte: lavoripubblici.it